Cassazione civile, sez. III, 11 giugno 2009, n. 13528
La nota dâiscrizione a ruolo, di cui agli artt. 168 c.p.c. e 71 disp. att. c.p.c., costituisce un atto interno la cui funzione precipua è quella di portare a conoscenza del giudice la causa in ordine alla quale il rapporto tra le parti è giĂ sorto per effetto della notifica dellâatto di citazione (cfr. Cass. civ. 25 giugno 2002, n. 9247).
Ne deriva che i vizi dellâiscrizione a ruolo e, in particolare, quelli che si risolvono in un errore materiale nellâindicazione del nome dellâattore riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullitĂ processuali, in particolare nei casi in cui siano agevolmente riconoscibili ed, in quanto tali, non precludano al convenuto di rintracciare la causa, attraverso un esame diligente dei registri di cancelleria (cfr. Cass. civ. 1, 25 febbraio 2004, n. 3728).
Cassazione civile, sez. III, 11 giugno 2009, n. 13528






