Cassazione civile, sez. II, 31 gennaio 2014, n.

In tema di servitù l’art. 1067 cod.civ. prevede sia il divieto di aggravare la servitù in capo al proprietario del fondo dominante, che non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente, sia il divieto di diminuire l’esercizio della servitù a carico del proprietario del fondo servente, che non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Ma certamente non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’art. 1067 c.c., la copertura con una tettoia o una tenda della terrazza da cui si esercita la veduta.
La copertura, pur potendo consentire un uso più intenso ed assiduo del diritto di servitù di veduta, non ne amplia il contenuto essenziale, perché lascia inalterati, sul fondo del vicino, i limiti della “inspectio” e della “prospectio”.

Cassazione civile, sez. II, 31 gennaio 2014, n.