Corte di Giustizia UE, 16 dicembre 2010, C. 137-09
Ă legittimo il divieto di accesso ai âcoffee shopâ a persone diverse dai residenti imposto dal comune di Maastricht al fine di contrastare il turismo della droga. Un siffatto divieto, secondo la Corte di Giustizia, non contrasta con il diritto dellâUnione europea e, segnatamente, con i principi di libera di circolazione e di non discriminazione nĂŠ può invocarsi una limitazione del principio di libera prestazione dei servizi in quanto giustificata dal contrasto al turismo della droga e quindi dalla tutela della salute dei cittadini e dellâordine pubblico, come si evince dal seguente dispositivo e dalle motivazioni della sentenza medesima.
ÂŤNellâambito della sua attivitĂ consistente nella commercializzazione di stupefacenti non rientranti nel circuito rigorosamente sorvegliato dalle competenti autoritĂ in vista dellâuso per scopi medici o scientifici, un gestore di coffeeshop non può avvalersi degli artt. 12 CE, 18 CE, 29 CE ovvero 49 CE per opporsi a una regolamentazione comunale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che vieta lâammissione di persone non residenti nei Paesi Bassi a tali locali. Riguardo allâattivitĂ consistente nella commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti in tali medesimi locali, gli artt. 49 CE e segg. possono essere utilmente invocati da un tale gestore.
Lâart. 49 CE deve essere interpretato nel senso che una regolamentazione, quale quella di cui trattasi nella causa principale, rappresenta una limitazione alla libera prestazione dei servizi sancita dal Trattato CE. Tale limitazione è tuttavia giustificata dallâobiettivo diretto a contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocatoÂť.
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Corte di Giustizia UE, 16 dicembre 2010, C. 137-09






