Cassazione civile, sez. II, 2 agosto 2024, n. 21827

l canali di gronda devono essere posizionati ad almeno un metro dal confine ex art. 899 cod. civ.

Ai fini del computo delle distanze tra costruzioni ed, in particolare, delle distanze che devono essere rispettate dalle tubature rispetto al confine la norma di riferimento è quella dell’art. 889, secondo comma, del codice civile secondo cui “per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”.
Nella definizione di "tubi acqua pura o lurida" dell'art. 889 cod. civ., per la distanza dal confine, vengono inclusi tutti i tipi di tubazioni per il passaggio o lo scolo delle acque, compresi i canali di gronda che, per loro funzione, sono attraversate dall’acqua soltanto in seguito alla pioggia e, perciò, ad intervalli conseguenti al fenomeno (Cassazione civile, sez. II, 28/11/1994, n. 10146; Cassazione civile, sez. II, 08/05/1981, n. 3013 fino a Cassazione civile, sez. II, 24/05/2019, n. 14273).

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Cassazione civile, sez. II, 2 agosto 2024, n. 21827