Corte di Giustizia UE, 12 giugno 2014, C-118/13
Il decesso del lavoratore non estingue il suo diritto alle ferie annuali retribuite. Agli eredi unâindennitĂ finanziaria per le ferie non godute.
Il diritto dellâUnione non ammette legislazioni o prassi nazionali che, in caso di decesso del lavoratore, escludono lâindennitĂ finanziaria dovuta a titolo di ferie annuali retribuite non godute.
La direttiva concernente lâorganizzazione dellâorario di lavoro (Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dellâorganizzazione dellâorario di lavoro) prevede che ogni lavoratore abbia diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale periodo di ferie non possa essere sostituito da unâindennitĂ finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
Il sig. Bollacke ha lavorato presso la società K + K tra il 1º agosto 1998 ed il 19 novembre 2010, data del suo decesso. Dal 2009 ha sofferto di una grave malattia a causa della quale è stato dichiarato inabile al lavoro sino al momento del suo decesso. A tale data il sig. Bollacke aveva cumulato 140,5 giorni di ferie annuali non godute.
La vedova del sig. Bollacke ha chiesto alla K + K unâindennitĂ finanziaria corrispondente alle ferie annuali non godute dal marito. Lâimpresa ha respinto la domanda nutrendo dubbi quanto alla trasmissibilitĂ per via successoria dellâindennitĂ finanziaria.
Il Landesarbeitsgericht (tribunale del lavoro di secondo grado, Germania), investito del procedimento, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dellâUnione ammetta una legislazione o prassi nazionali che prevedono che, nel caso in cui il rapporto di lavoro termini a causa del decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua senza dare diritto allâindennitĂ finanziaria a titolo delle ferie non godute. Esso chiede inoltre se tale beneficio dipenda dalla previa domanda del lavoratore.
Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio di diritto sociale di particolare importanza e che il diritto alle ferie annuali e quello al pagamento dovuto a tale titolo costituiscono i due aspetti di un diritto unico (cfr. Sentenza della Corte del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. C-350/06 e C-520/06).
La Corte ha giĂ dichiarato che, quando il rapporto di lavoro cessa, il lavoratore ha diritto ad unâindennitĂ per evitare che sia escluso qualsiasi godimento del diritto alle ferie (Sentenza della Corte del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10).
Il diritto dellâUnione osta a disposizioni o prassi nazionali in virtĂš delle quali unâindennitĂ finanziaria non è dovuta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro quando questâultimo non ha potuto beneficiare delle ferie annuali retribuite per malattia.
La Corte sottolinea che lâespressione ÂŤferie annuali retribuiteÂť significa che, per la durata delle ferie annuali, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta.
Il beneficio di una compensazione pecuniaria nel caso in cui rapporto di lavoro termini a causa del decesso del lavoratore garantisce lâeffetto utile del diritto alle ferie. La sopravvenienza fortuita del decesso del lavoratore non deve comportare retroattivamente la perdita totale del diritto alle ferie annuali retribuite.
Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dellâUnione non ammette legislazioni o prassi nazionali che prevedono che, nel caso in cui il rapporto di lavoro termini per decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua senza dare diritto ad unâindennitĂ finanziaria a titolo di ferie non godute.
La Corte dichiara inoltre che tale indennitĂ non dipende dalla previa domanda dellâinteressato.
Corte di Giustizia UE, 12 giugno 2014, C-118/13






