Cassazione penale, sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 13816
⌠il difensore dâufficio dellâindagato, dellâimputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato; ciò presuppone un previo provvedimento di irreperibilitĂ reso dallâautoritĂ giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, del giudizio o, in sede di esecuzione, dopo la condanna.
Ne consegue che in assenza di detto provvedimento, la mera irreperibilitĂ di fatto del difeso debitore può dar luogo alla corresponsione del compenso al professionista che abbia prestato la sua opera solo alla condizione che questâultimo dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del relativo credito, che non possono consistere solo nelle previe informative assunte circa lâindividuazione del reale domicilio dellâobbligato ( Cass. n. 10804/2002.; conformi Cass. n. 32284/2003; Cass. n. 4153/2007).
Tale interpretazione deriva dal combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, comma 1, e art. 117, comma 1. Tale ultima norma riconosce al difensore di ufficio dellâimputato irreperibile il diritto di ottenere la liquidazione dellâonorario e della spese, mentre la norma precedente riconosce al difensore di ufficio dellâimputato il diritto di ottenere la liquidazione dellâonorario e della spese, âquando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionaliâ.
Ă quindi evidente che il cit. D.P.R., art. 117 si riferisce unicamente allâimputato dichiarato irreperibile in modo âformaleâ, non essendo in tal caso necessaria alcuna ricerca, mentre la situazione di irreperibilitĂ âdi fattoâ va inquadrata nel paradigma dellâart. 116 e quindi presuppone lâattivazione, seppure vana, delle procedure per il recupero dei crediti professionali.
In altre parole, lâirreperibilitĂ di fatto ha un suo valore e significato e può legittimare il diritto del difensore di ufficio ad ottenere il pagamento degli onorari e delle spese, ma presuppone una condotta dellâavvocato tale da supplire alla mancanza di un provvedimento formale, dimostrando la impossibilitĂ di ottenere nellâimmediato il pagamento del proprio credito professionaleÂť.
Cassazione penale, sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 13816






