Cassazione penale, sez. unite, 14 ottobre 2014, n. 42858
Le Sezioni Unite, esaminando approfonditamente i temi del âvaloreâ del giudicato penale e delle differenze tra la vicenda giuridica della successione di leggi nel tempo e quella della dichiarazione dâincostituzionalitĂ , hanno affermato, in particolare, che:
a) LâirrevocabilitĂ della sentenza di condanna non impedisce la rideterminazione della pena in favore del condannato, quando interviene la dichiarazione dâillegittimitĂ costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sul trattamento sanzionatorio, e questâultimo non sia stato interamente eseguito, pur se il provvedimento âcorrettivoâ da adottare non è a contenuto predeterminato;
b) Il giudice dellâesecuzione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, che ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale dellâart. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui allâart. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui allâart. 99, quarto comma, cod. pen., può affermare la prevalenza dellâattenuante anche compiendo attivitĂ di accertamento, sempre che tale valutazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione;
c) Al pubblico ministero, in ragione delle sue funzioni istituzionali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, spetta il compito di richiedere al giudice dellâesecuzione lâeventuale rideterminazione della pena inflitta anche in applicazione dellâart. 69, quarto comma, cod. pen., nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo, pur se il trattamento sanzionatorio sia giĂ in corso di attuazione.
Cassazione penale, sez. unite, 14 ottobre 2014, n. 42858






