Consiglio Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3316

«Il riferimento è per tutte all’insegnamento di cui già a Sezioni Unite Civili n. 1072 del 3.2.1988, che è nel senso di ritenere che la c.d. dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consista nel comportamento del proprietario di un bene che denoti in modo univoco la volontà di mettere l’area privata a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini, per soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives. La Corte di cassazione ha inoltre insegnato che, ricorrendo detti presupposti, la servitù di uso pubblico debba ritenersi perfezionata con l’inizio dell’uso pubblico e che, in ogni caso (ossia anche a prescindere dalla sussistenza di un’effettiva dicatio ad patriam), per la configurazione di quest’ultimo (si veda, tra le molte, sez. II, 24.3.2005, n. 6401), non sia sufficiente la sola utilizzazione di fatto, da parte di soggetti diversi dal proprietario, essendo altresì necessario che:
– il bene risulti posto al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini;
– la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione;
– infine l’uso, onde poter escludere che esso sia frutto della mera tolleranza dominicale, si sia protratto per il tempo necessario all’acquisto per usucapione».

Consiglio Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3316