Cassazione penale, sez. III, 16 aprile 2014, n. 16687
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia se eseguibili mediante âsempliceâ denuncia di inizio attivitĂ ai sensi dellâart. 22, commi primo e secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sia se eseguibili in base alla cosiddetta super DIA, prevista dal comma terzo della citata disposizione, necessitano del preventivo rilascio dellâautorizzazione paesaggistica da parte dellâautoritĂ preposta alla tutela del vincolo.
Solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per quelli di manutenzione straordinaria non comportanti alterazione dello stato dei luoghi o dellâaspetto esteriore degli edifici, la D.I.A. non deve essere preceduta dallâautorizzazione paesaggistica.
Come infatti previsto dal comma 6 del ridetto art. 22 âLa realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dellâautorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nellâambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004, Codice dei Beni Culturali).â
Cassazione penale, sez. III, 16 aprile 2014, n. 16687




