Cassazione penale, sez. V 10 luglio 2009, n. 28443

L’illecito descritto dall’art. 453 n. 3 c.p., riguardante la condotta di chi, senza essere concorso nella contraffazione, detenga monete contraffatte di concerto con l’autore di essa o con un intermediario, già reca nel novero dei suoi elementi costitutivi quelli propri del delitto di ricettazione, quali la ricezione di cose di provenienza delittuosa e la consapevolezza di tale illecita provenienza da parte del detentore.
La fattispecie di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione) rimane conseguentemente assorbita in virtù del principio di specialità e non può essere assoggettata ad autonoma sanzione (neppure in applicazione della continuazione), non ricorrendo un’ipotesi di concorso formale di reati.

Cassazione penale, sez. V 10 luglio 2009, n. 28443