Cassazione penale, sez. I, 16 aprile 2019, n. 16557

La Sezione Prima ha affermato che un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non può essere autorizzato ad avere colloqui audiovisivi con un altro detenuto (nella specie, il fratello) mediante il sistema della videoconferenza e l’impiego di tecniche comunicative di uso comune, difettando un’espressa disciplina normativa che, in relazione sia ai detenuti in regime ordinario che a quelli in regime differenziato, individui i presupposti di una siffatta forma di comunicazione a distanza e ne detti una specifica regolamentazione quanto agli strumenti da adottare in condizioni di sicurezza, ai poteri di controllo delle Autorità penitenziarie ed alle necessarie coperture di spesa.

Cassazione penale, sez. I, 16 aprile 2019, n. 16557