Cassazione civile, sez. V tributaria, 30 novembre 2011, n. 25500
La regola posta dallâart. 2969 del Codice Civile per cui la decadenza in ordine al mancato esercizio di un dato diritto non può essere rilevata dâufficio dal giudice, non ha carattere assoluto, essendo normativamente previsto un limite laddove la materia oggetto del contendere sia sottratta alla disponibilitĂ delle parti.
Unâipotesi questâultima che ricorre non soltanto allorquando si controverte in tema di diritti indisponibili, ma anche nel caso di materie disciplinate da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque apportarvi modifiche.
CosĂŹ è, ad esempio, in materia tributaria con riguardo ai termini per lâazione di rimborso del tributo indebitamente versato. Secondo la Suprema Corte la decadenza nella quale sia incorso il contribuente per mancato rispetto dei termini (48 mesi secondo la normativa vigente al tempo in cui si scrive) per richiedere il rimborso di un tributo pagato per âerrore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dellâobbligazioneâ, ai sensi dellâart. 38, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è rilevabile dâufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia giĂ formato sul punto il giudicato interno, essendo quei termini dettati per finalitĂ di interesse pubblico e di essi non potendo disporre neppure lâamministrazione finanziaria.
Cassazione civile, sez. V tributaria, 30 novembre 2011, n. 25500






