Cassazione civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2016, n. 6512
Come noto l’apposizione del timbro postale sul medesimo foglio recante una scrittura negoziale attribuisce a questa data certa anche in caso di mancata spedizione del documento.
Inoltre, come già affermato dalla medesima sezione della Cassazione civile, in sentenza n. 10873/1999: «In tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale è stato impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi come data certa della scrittura, ai fini della computabilità di fronte ai terzi, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita».
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Cassazione civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2016, n. 6512
