Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2008, n. 4539
Oltre dieci anni di attesa senza essere immesso nella materiale disponibilitĂ dellâalloggio popolare sono valsi al legittimo asegnatario il diritto a vedersi risarcito non solo il danno patrimoniale (costituito dai canoni pagati fino allâassegnazione provvisoria) ma anche quello non patrimoniale, in quanto correlato a violazioni di diritti costituzionalmente garantiti.
Nellâinerzia del Comune, che non ha prontamente agito per lo sgombero dellâalloggio illegittimamente occupato da altri ma inspiegabilmente ha lasciato che trascorressero ben due lustri, è stata ravvisata la colpa posta a fondamento della responsabilitĂ extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Quanto alla risarcibilità del danno la S.C. si è richiamata al consolidato principio per cui:
ÂŤIl danno non patrimoniale deve essere inteso in senso ampio, non solo, dunque, come pretium doloris, ma come categoria idonea a comprendere ogni ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona privi di una connotazione economica.
Nel quadro del sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, lâinterpretazione costituzionalmente orientata dellâart. 2059 cc., [âŚ] è tale da ricomprendere, nellâastratta previsione di questâultima norma,
(a) il danno morale soggettivo, il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema dâanimo;
(b) il danno biologico in senso stretto, configurabile solo quando vi sia una lesione dellâintegritĂ psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medicai e
(c) il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla personaÂť.
Nel caso di specie infatti è stata appunto ravvisata la violazione di interessi costituzionalmente protetti (artt. 2, 3 e 97 Cost.).
Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2008, n. 4539






