Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2009, n. 16304
ÂŤâŚNelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e lâassegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietĂ individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento od in conseguenza dellâobbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che â una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale â si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che la proprietĂ dellâalloggio non sia stata nel frattempo conseguita e le scopo sociale non sia stato raggiunto).
Ma è vero anche che al diritto di credito al rimborso non corrisponde un diritto di ritenzione dellâalloggio, ne in relazione a ciò è possibile avvalersi dellâexceptio inadimplenti non est adimplendum di cui allâart. 1460 c.c., poichĂŠ gli obblighi di riconsegna e di restituzione delle somme non sono configurabili come prestazioni reciproche di un sinallagma contrattuale, ma soltanto come un effetto del venir meno del rapporto sociale tra il socio receduto od escluso e la cooperativa (Cass., sez. 1^, 7 marzo 2008, n. 6197, m. 602341)Âť.
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Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2009, n. 16304






