Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 2011, n. 19364
Il potere di autocertificazione riconosciuto al privato nei casi previsti dalla legge non è svincolato da ogni controllo sulla veridicità della stessa autocertificazione da parte della P.A.
Lâesigenza che, in materia di appalti pubblici, mira a soddisfare lâart. 75 del DPR 554/99 â applicabile ratione temporis al caso di specie â è quella di verificare che non sussistano cause di esclusione dalla gara e quindi di esaminare la veridicitĂ dellâautocertificazione prodotta e con essa la complessiva affidabilitĂ dellâaspirante appaltatore. E deve trattarsi di un accertamento effettivo e non meramente cartaceo per cui ben può la P.A. effettuare ricerche anche dâufficio sui dati del casellario giudiziario essendo, a tal fine, il certificato richiesto da soggetti diversi dallâinteressato equiparato a quello richiesto dallâinteressato stesso.
Un tale potere di verifica èperaltro espressamente previsto dalla norma di cui allâart. 71 del DPR 445/2000 in forza della quale âle amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicitĂ delle dichiarazioni sostitutive di cui agliarticoli 46 e 47â.
Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 2011, n. 19364






