Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2007, n. 24407
In tema di separazione personale dei coniugi, il diritto allâassegnazione della casa coniugale spetta esclusivamente al coniuge affidatario di prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti. Nella specie, la Cassazione ha infatti affermato che alla ex moglie cui sia stato negato il diritto allâassegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietĂ del marito, non può essere riconosciuto il diritto ad âun contributo di natura immobiliareâ corrispondente ânella sostanza ad un assegno periodico mensile pari al godimento del medesimo immobile, ossia al canone di locazione dellâappartamento determinato a norma del mercato e delle leggi vigentiâ, stante il carattere eccezionale della norma di cui allâart. 156 del codice civile che, in quanto dettata nellâesclusivo interesse della prole minore, non è suscettibile di unâinterpretazione estensiva.
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Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2007, n. 24407






