Cassazione penale, sez. III, 10 gennaio 2012, n. 190
Lâordine di demolizione impartito con sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo in ipotesi di attuale inconciliabilitĂ con atti amministrativi che abbiano sanato lâabuso, sicchĂŠ la mera pendenza di una pratica di condono non comporta lâautomatica sospensione dellâordine di demolizione, essendo devoluta al GE la valutazione discrezionale del contemperamento, allo stato degli atti, dellâinteresse pubblico del ripristino della legalitĂ e di quello del condannato a evitare lâirreparabilitĂ di un pregiudizio in pendenza di un procedimento che potrebbe sfociare nellâeliminazione della sanzione amministrativa.
Cassazione penale, sez. III, 10 gennaio 2012, n. 190






