Corte Costituzionale, 12 maggio 2011, n. 165

I poteri sostitutivi eventualmente conferiti al Commissario del Governo devono rispondere ai requisiti formali e sostanziali ed ai limiti imposti dall’art. 120 della Costituzione e dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
La richiamata norma costituzionale consente che il Governo possa sostituirsi agli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, mentre la norma di cui all’art. 8 della L. n. 131/2003 detta la relativa procedura.
È il Presidente del Consiglio dei ministri che su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.
Ne deriva che non può essere conferito, stante il suddetto assetto normativo costituzionale, un potere sostituivo direttamente ad un organo amministrativo quale è il commissario governativo, dovendo essere il Governo ad esercitare tale potere, sia pure nominando, non in via generale e preventiva, ma per il caso specifico, un commissario.
Sulla scorta di tali considerazioni è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, così come introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia). Nella norma censurata si prevede il potere sostitutivo del commissario del Governo, in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche Regioni ed enti locali che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi.
La norma censurata non contempla infatti né i presupposti sostanziali richiesti dall’art. 120 Cost., né le procedure previste – sulla base del rinvio contenuto nella norma costituzionale – dall’art. 8 della legge n. 131 del 2003.
È stato attribuito un potere sostituivo direttamente ad un organo amministrativo – il commissario governativo – mentre la norma costituzionale prevede che sia il Governo ad esercitare tale potere, sia pure nominando, non in via generale e preventiva, ma per il caso specifico, un commissario.
Inoltre il potere sostitutivo è esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza che ricorrano le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 120 Cost. e senza alcuna limitazione procedurale, che consenta all’ente inadempiente di compiere l’atto o gli atti per la cui mancanza viene prevista l’attivazione, da parte del commissario, del suddetto potere ed evitare così di essere sostituito.
Nondimeno la ridetta norma prevede che il commissario possa ridurre, fino alla metà, i termini previsti dalla legge. Tale potere di riduzione è del tutto in contrasto sia con la norma costituzinale dell’art. 120 cost. che con l’art. 8 della legge n. 131/2003, poiché restringe ancor di più, in modo indebito e discrezionale, l’autonomia degli enti, la quale deve essere invece tutelata dalla certezza dei termini, che non possono che essere quelli fissati dalla legge e non ridotti alla metà.

Corte Costituzionale, 12 maggio 2011, n. 165