Cassazione penale, sez. II, 7 novembre 2013, n. 44942
Non sempre risponde di circonvenzione dâincapace la giovane donna che sposa lâuomo anziano allontanandolo dai figli purchĂ© questi, ancorchĂ© fragile sotto il profilo psicologico, abbia gestito in modo libero e consapevole la relazione sentimentale.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 44942 del 7 novembre 2013, ha ritenuto inammissibile il ricorso del Procuratore generale contro la decisione della Corte dâappello di Roma che, a suo avviso, non ha tenuto conto che ai fini della configurabilitĂ dei reato di cui allâart. 643 Cp, non occorre che la persona offesa sia affetta da vere e proprie patologie mentali, essendo sufficiente la impossibilitĂ di opporre resistenza a suggestioni e pressioni altrui in dipendenza di una situazione di debolezza psicologica, sicuramente identificabile nei confronti della persona offesa, della quale lâagente approfitti consapevolmente. E ancora, secondo il Pg lâimputata avrebbe sapientemente costretto la persona offesa in una condizione di isolamento e di estraniazione dai suoi affetti familiari, impedendo i suoi contatti con il figlio.
La seconda sezione penale ha osservato che in diritto Ăš corretta lâaffermazione del Procuratore che «anche dal solo contratto di matrimonio puĂČ derivare un danno al contraente incapace, in quanto tenuto nei confronti del coniuge a una serie di obblighi anche di contenuto patrimoniale; per la configurabilitĂ del delitto di cui allâart. 643 Cp non occorre infatti che lâeffetto dannoso consegua allâatto indotto come sua conseguenza giuridica immediata e che, quindi, lâattitudine a determinare un danno o un pericolo di danno costituisca una manifestazione tipica dellâatto stesso, ma Ăš sufficiente che questo, determinato dal dolo o dalla frode dellâagente, sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che lâha posto in essere o per altri». Ma, in linea con la Corte capitolina, Piazza Cavour ha ritenuto congrua lâosservazione dei giudici di appello: la persona offesa, nel condurre la propria relazione con lâimputata, ebbe chiaramente presenti i limiti del rapporto per lâanomala differenza dâetĂ con la donna, e visse il legame in modo alquanto tormentato, per la sua incidenza negativa sui piĂč stretti legami familiari, tanto da essere indotto a un deciso ripensamento dellâopportunitĂ di continuare la convivenza con lâimputata. Da questo, la persona offesa, indipendentemente dalla sua piĂč o meno accentuata fragilitĂ psicologica, si condusse in modo libero e consapevole nella sua relazione con lâimputata, «valutandone i pro e i contro alla stregua di un bilancio, per dir cosi, continuamente aggiornato».
Cassazione penale, sez. II, 7 novembre 2013, n. 44942






