Cassazione civile, sez. VI, 20 novembre 2017, n. 27417
Ciascun coerede può agire per recuperare i crediti del de cuius facendo valere lâintero credito ereditario o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria
Ribadito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24657/2007 secondo cui i crediti del âde cuiusâ non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria.
Ciascuno dei coeredi può agire singolarmente per far valere lâintero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessitĂ di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.
Secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, ferma restando la necessitĂ di ricomprendere nellâeventuale divisione dellâasse ereditario i crediti, lâavvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrĂ eventualmente incidere nellâambito delle operazioni divisionali . Si origineranno quindi delle pretese di rendiconto tra coeredi, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota.
Ogni coerede può agire anche per lâadempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nellâambito delle questioni da affrontare nellâeventuale giudizio di divisione.
Cassazione civile, sez. VI, 20 novembre 2017, n. 27417



