Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 2022, n. 13509
Il chirurgo che ha eseguito lâintervento per lâasportazione di una neoplasia ha lâobbligo di procedere a un'adeguata informazione sul percorso di guarigione del paziente (follow up).
LâattivitĂ del medico chirurgo non può essere limitata allâintervento di cui risulta essere stato incaricato (nella fattispecie lâasportazione di una neoplasia) ma deve ritenersi estesa alle informazioni per il doveroso âfollow upâ del paziente come prescritto dai protocolli, in coerenza con la compiutezza della sua prestazione e in relazione alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente.
La responsabilità del chirurgo non può essere esclusa dalla presenza di un collettivo di medici (la cd. equipe) in quanto proprio il chirurgo, quale dipendente della struttura vincolata al contratto di spedalità , deve ritenersi appartenente, lui per primo, al collettivo dei medici tramite cui la struttura sanitaria agisce per adempiere lo specifico impegno negoziale.
Dalla equipe medica non può essere espunto proprio il professionista che eseguÏ l'intervento, in primo luogo per dare al paziente le necessarie informazioni e istruzioni successive nÊ l'eventuale corresponsabilità di altri professionisti può escludere, per una ragione prima logica che giuridica, quella del chirurgo sul punto.
Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 2022, n. 13509



