Corte di Giustizia UE, 4 maggio 2017, C. 17-16
Lâobbligo di dichiarare ogni somma di denaro contante di importo superiore a 10 000 EUR si applica nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati nel territorio degli Stati membri dellâUE e pertanto una una persona che viaggia da uno Stato non UE verso un altro Stato non UE, transitando in un aeroporto situato nel territorio dellâUnione è soggetto durante tale transito allâobbligo di dichiarare il possesso della somma.
Nel 2010, la societĂ Intercontinental del Benin incaricava il sig. Oussama El Dakkak di trasportare dollari statunitensi (USD) da Cotonou (Benin) a Beirut (Libano) in aereo, con un transito nellâaeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle (Francia). Durante il transito in detto aeroporto, il sig. El Dakkak veniva sottoposto a controllo da parte degli agenti doganali, i quali constatavano che questi era in possesso della somma di 1.607.650 USD (circa 1.511.545 EUR) e di 3900 EUR in denaro contante. Il sig. El Dakkak veniva incriminato per violazione dellâobbligo in capo a ogni persona fisica che entra o esce dallâUnione europea di dichiarare ogni somma di denaro di importo superiore a 10000EUR trasportata in denaro contante. Detto obbligo è previsto dal Regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella ComunitĂ o in uscita dalla stessa
Dopo la conclusione del procedimento penale per vizio di procedura, il sig. El Dakkak e la Intercontinental presentavano dinanzi ai giudici francesi domanda di risarcimento del danno. A loro parere, il sig. El Dakkak non aveva violato lâobbligo dichiarativo previsto dal regolamento, dato che tale obbligo non sarebbe applicabile ad un passeggero che non fa altro che transitare, durante un viaggio da uno Stato non UE a un altro Stato non UE, nella zona internazionale di un aeroporto situato nellâUnione europea.
Investita della controversia, la Corte di cassazione francese ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione se, in una situazione simile, sia possibile ritenere che il sig. El Dakkak è entrato nellâUnione ed è, quindi, soggetto allâobbligo di dichiarazione previsto dal regolamento.
Nella sentenza odierna, la Corte considera, innanzitutto, che la nozione di entrata nellâUnione si riferisce allo spostamento di una persona fisica da un territorio che non fa parte dellâUnione europea a un territorio che ne fa parte. La Corte rileva, in seguito, che gli aeroporti degli Stati membri fanno parte del territorio dellâUnione, che il regolamento non esclude lâapplicabilitĂ dellâobbligo di dichiarazione nelle zone internazionali di transito di detti aeroporti e che nessuna disposizione dei trattati esclude tali zone dallâambito di applicazione territoriale del diritto dellâUnione, nĂŠ prevede alcuna eccezione che le riguardi.
Ne deriva che si deve statuire che ogni persona che, come il sig. El Dakkak, sbarca da un aeromobile proveniente da uno Stato non UE in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e sosta nella zona internazionale di transito di tale aeroporto prima di imbarcarsi su un altro aeromobile diretto verso un altro Stato non UE, è entrata nellâUnione ed è soggetta allâobbligo di dichiarazione.
La Corte aggiunge che lâapplicabilitĂ dellâobbligo di dichiarazione nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati nel territorio dellâUnione è altresĂŹ conforme allâobiettivo perseguito dal regolamento. Lâobbligo di dichiarazione previsto dal regolamento è inteso, infatti, ad evitare lâintroduzione di denaro di provenienza illecita nel sistema finanziario nonchĂŠ lâinvestimento di tale denaro previo riciclaggio. In considerazione di tale obiettivo, la Corte considera che la nozione di ÂŤpersona fisica che entra nellâUnione o ne esceÂť debba essere interpretata in maniera ampia, altrimenti lâefficacia del sistema di controllo dei movimenti di denaro contante che entra nellâUnione o ne esce e, di conseguenza, il conseguimento dellâobiettivo perseguito dal regolamento rischierebbero di essere compromessi. La Corte precisa, peraltro, che non è rilevante se il sig. El Dakkak abbia o meno oltrepassato una frontiera esterna dellâUnione.
La Corte conclude che lâobbligo di dichiarare ogni somma di denaro contante di importo superiore a 10 000 EUR si applica nelle zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati membri.
Corte di Giustizia UE, 4 maggio 2017, C. 17-16






