Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2014, n. 10128
Non è ravvisabile il trasferimento di ramo dâazienda (art. 2112 c.c.) nel caso in cui non sia individuabile una presistente organizzazione aziendale autonoma.
In materia le direttive CE nn. 98/50 e 2001/23 si riferiscono ad un insieme di mezzi organizzati per unâattivitĂ economica, essenziale o accessoria mentre lâart. 2112 c.c., comma 5, si riferisce alla âparte dâazienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di unâattivitĂ economica organizzataâ.
Deve, quindi, trattarsi di unâentitĂ economica organizzata in modo stabile e non destinata allâesecuzione di una sola opera (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di unâorganizzazione quale legame funzionale che renda le attivitĂ dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati (Cass. 8 giugno 2009 n. 13171).
Inoltre lâentitĂ economica trasferita deve essere preesistente al trasferimento, non potendo conservarsi quel che non câè (cfr. sul punto Cass. 13 ottobre 2009 n. 21697). Il concetto di preesistenza deve poi ritenersi necessariamente riferito ad una articolazione funzionalmente autonoma dellâazienda, posto che qualunque lavorazione aziendale, per poter essere ceduta, non potrebbe che preesistere al negozio traslativo, essendone il necessario oggetto contrattuale.
Il configurarsi o meno di una cessione di ramo dâazienda ha conseguenze di non poco momento sui contratti di lavoro in essere. Se, infatti, nellâipotesi della cessione di ramo di azienda si realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno del consenso dei contraenti ceduti, nel caso della mera esternalizzazione di servizi ricorre la fattispecie della cessione dei contratti di lavoro, che richiede per il suo perfezionamento il consenso dei lavoratori ceduti (Cass. 16 ottobre 2006 n. 22125; Cass. 5 marzo 2008 n. 5932).
Nel rapporto obbligatorio il debitore è, di regola, indifferente al mutamento della persona del creditore, mentre il mutamento della persona del debitore può ledere lâinteresse del creditore. In base a questo principio â espresso negli artt. 2740, 1268, primo comma, 1273, primo comma, e 1406 del codice civile â deve considerarsi inefficace la cessione del contratto di lavoro qualora il lavoratore, titolare di crediti verso il datore, non abbia prestato il consenso di cui allâart. 1406 cit.
Lâart. 2112 cod. civ., che permette allâimprenditore il trasferimento dellâazienda, con successione del cessionario negli obblighi del cedente e senza necessitĂ di consenso del lavoratore, costituisce eccezione al detto principio e non si applica se non sia identificabile, quale oggetto del trasferimento, unâazienda o un suo ramo, da intendere come entitĂ economica organizzata in maniera stabile e con idoneitĂ alla produzione e allo scambio di beni o di servizi.
Ne deriva che, nellâipotesi in cui lâoperazione di cessione di ramo dâazienda è vieppiĂš fittizia ovvero non si configura come un trasferimento di una struttura aziendale provvista di preesistente autonomia organizzativa ed economica, ma consiste piuttosto in una mera esternalizzazione di servizi, ricorre la fattispecie della cessione dei contratti di lavoro appunto necessita per il suo perfezionamento del consenso dei lavoratori ceduti.
Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2014, n. 10128






