Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 2025, n. 4794

È legittima l’annotazione nel Casellario informatico ANAC relativa alla risoluzione per inadempimento di un contratto perfezionato sul MEPA.

È legittima l’annotazione nel Casellario informatico ANAC relativa alla risoluzione per inadempimento di un contratto perfezionato sul MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

l’Autorità Nazionale Anticorruzione svolge una funzione di pubblicità-notizia che mette a disposizione delle stazioni appaltanti informazioni utili a valutare l’affidabilità degli operatori. L'annotazione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 213 comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, deve avvenire nei casi in cui risulti che i fatti da annotare non siano manifestamente inconferenti rispetto alla finalità di tenuta del casellario (Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2022, n. 5189).
Il compito affidato all'ANAC consiste nella realizzazione di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell'ambito della singola procedura di gara (Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2021, n. 5659).
L'ANAC deve porre tutte le stazioni appaltanti in condizione di conoscere eventi riguardanti l'operatore economico, potenzialmente in grado di incidere sull'affidabilità di quest'ultimo ai fini della partecipazione a pubbliche gare.

Considerato che la stipula nelle procedure negoziate MEPA si perfeziona con la firma digitale del punto ordinante e l’invio del documento di stipula generato dal sistema, sussiste un interesse pubblico attuale e concreto all’annotazione della notizia della mancata stipulazione del contratto per fatto “riconducibile” all'affidatario, in quanto notizia “utile” ai fini della tenuta del Casellario informatico, cioè di notizia “utilizzabile” da altre stazioni appaltanti, insieme a tutti gli altri elementi del caso concreto, per valutare l'affidabilità dell'operatore economico (Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2024 n. 5781).
Tale “utilità” è delimitata dalla natura di banca dati attribuita al Casellario informatico dalla normativa applicabile, restando sempre libere le stazioni appaltanti di apprezzare sia le notizie annotate che altre vicende professionali dell'operatore economico (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2021, n. 5659).

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Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 2025, n. 4794