Cassazione civile, sez. unite, 17 maggio 2007, n. 11334
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che lâassegnatario in locazione semplice di un alloggio economico e popolare il quale abbia proposto domanda di cessione in proprietĂ non ha alcun diritto soggettivo al trasferimento della proprietĂ dellâalloggio.
Si deve infatti escludere che la mera domanda di cessione in proprietĂ produca un effetto obbligatorio corrispondente a quello derivante dalla formale stipulazione di un preliminare di compravendita.
Pertanto lâ assegnazione di una casa popolare non può essere trasmessa agli eredi se lâassegnatario è deceduto prima della stipulazione definitiva del contratto di compravendita.
ÂŤVa ribadito al riguardo, secondo quanto precisato da una recente pronuncia di questa Corte (Cass. 26 settembre 2005, n. 18732), che la disciplina transitoria â la quale ha previsto che si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora lâente proprietario abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato allâassegnatario il prezzo dellâalloggio â non solo non ha eliminato al necessitĂ della formale stipulazione dellâatto di compravendita, ma ha mantenuta ferma la necessitĂ che nellâambito dellâintegrale e compiuto esaurimento del procedimento amministrativo sia intervenuto un atto di formale accettazione del la domanda da parte dellâAmministrazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in relazione alla domanda di riscatto originariamente presentata; e pertanto, in coerenza con i principi generali che presiedono alla formazione e alla manifestazione della volontĂ della Pubblica Amministrazione â i quali escludono ogni possibilitĂ di conclusione del contratto per facta concludentia â non può conferirsi rilievo a tal fine ad una mera dichiarazione di avvenuta ricezione del la domanda di riscatto, ancorchè contenente lâindicazione del prezzo di cessione.
Ne consegue che nel caso in cui lâassegnatario sia deceduto prima della stipulazione del contratto di compravendita i suoi eredi non acquisiscono a titolo derivativo alcun diritto alla cessione dellâalloggio.
Nè può ravvisarsi una deroga a tale disciplina nella norma interpretativa introdotta dalla L. 2 aprile 2001, n. 136, art. 2, comma 3, poichĂŠ essa va intesa nel senso della non necessitĂ di una espressa conferma della domanda di riscatto da parte degli eredi, i quali potrebbero non aver avuto tempestiva conoscenza della domanda del loro dante causa, fermo restando lâobbligo dellâAmministrazione di provvedere in ordine alla domanda di cessione dopo aver individuato, tra essi, quelli che abbiano titolo per subentrare nella posizione dellâassegnatario, ma non ha previsto anche il necessario accoglimento della domanda indipendentemente da ogni valutazione dei requisiti di parentela e di convivenza che, non essendo stati espressamente abrogati, non possono ritenersi posti nel nulla da una norma meramente interpretativaÂť.
Cassazione civile, sez. unite, 17 maggio 2007, n. 11334






