Consiglio di Stato, sez. V, 4 agosto 2014, n. 4132
Per lâapertura di un centro abbronzatura con lampade UVA è necessaria la presenza di unâestetista.
Il trattamento con raggi abbronzanti U.V.A., svolto in un esercizio commerciale, è una attivitĂ protetta dalla Legge, che la subordina al rilascio di apposita autorizzazione comunale. Attraverso lâautorizzazione è esercitato un riscontro, di carattere tecnico, circa la sussistenza, nel soggetto che è tenuto a richiederla, delle condizioni di idoneitĂ nello svolgimento dellâattivitĂ . La funzione dellâautorizzazione è di prevenzione in relazione agli elementi di pericolo o di danno che, nel quadro del pubblico interesse, lâattivitĂ può comportare.
La legge configura quale attivitĂ di estetista, soggetta ad autorizzazione, la messa a disposizione degli apparecchi indicati in un ambiente appositamente attrezzato, senza che sia rilevante il fatto che lâinteressato provveda direttamente ad accendere le lampade U.V.A., ciò perchĂŠ la professionalitĂ dellâattivitĂ dellâestetista si manifesta nel momento della messa a disposizione delle attrezzature e non in quello del meccanico funzionamento delle stesse.
Ai sensi dellâart. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 la messa a disposizione della clientela di un lettino abbronzante è riconducibile allâattivitĂ di estetista, in quanto consiste in una prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano con apparecchi elettromeccanici per uso estetico e richiede lâottenimento di unâautorizzazione comunale, rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante.
La stessa legge 1/1990 prevede, allâart. 10, comma 1, lâemanazione da parte del Ministro dellâIndustria di un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonchĂŠ le modalitĂ di esercizio e di applicazione e le cautele dâuso degli apparecchi elettromeccanici di cui allâelenco allegato alla legge; ebbene, il previsto decreto di attuazione ha incluso le lampade abbronzanti UVA, senza operare distinzioni di sorta fra macchinari di maggiore o minore semplicitĂ di utilizzo.
Come peraltro ha specificato anche dalla Cassazione civile (sez. III, 2 marzo 2012, n. 3244), la messa a disposizione della clientela di lampade UVA è riconducibile allâattivitĂ di estetista, in quanto questa consiste in una qualsiasi prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano, non solo con tecniche manuali, ma anche con apparecchi elettromeccanici per uso estetico, e richiede lâottenimento di unâautorizzazione comunale rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante.
Lo svolgimento dellâattivitĂ in carenza di tale autorizzazione costituisce illecito amministrativo ed espone chi lo commette allâordine di sospensione dellâattivitĂ nellâattivitĂ di estetista, come definita dallâart. 1 l. 4 gennaio 1990, n. 1, che non può essere svolta in assenza del titolo abilitativo previsto dalla legge.
Infatti, la messa a disposizione della clientela di lampade UVA richiede il possesso di tale qualifica anche se, nella specie, il cliente le utilizzi direttamente ed autonomamente: chi decide di servirsi di dette apparecchiature ripone infatti un legittimo affidamento sullâesistenza della relativa specializzazione professionale in capo al personale che gestisce lâesercizio.
Tra lâaltro, la possibilitĂ del cliente di accendere, applicarsi e spegnere il macchinario, non significa che tale macchinario sia a disposizione dellâutenza in una sorta di âfai da teâ.
Anche a voler ammettere che i macchinari di bellezza potrebbero essere acquistati direttamente da qualsiasi cliente ed utilizzati a domicilio, ciò non toglie che allorquando il cliente stesso decida di servirsi di quei medesimi macchinari allâinterno di un centro che comunque si rivolga alla cura della persona, egli è autorizzato a presumere una specializzazione professionale in capo al personale che gestisce i locali (altrimenti correndo il rischio, per la propria inesperienza, di arrecare danno a se stesso per il non adeguato uso del macchinario).
Consiglio di Stato, sez. V, 4 agosto 2014, n. 4132

