Cassazione penale, sez. II, 12 settembre 2017, n. 45090
Ammissibile il riconoscimento dellâimputato tramite Facebook. In ogni caso tale accertamento di merito è insindacabile in sede di giudizio di legittimitĂ .
Ă stato dichiarato inammissibile il ricorso dellâimputato avverso la sentenza della corte dâappello, che lo aveva condannato per concorso in rapina e porto abusivo di armi, considerando valida e rituale lâidentificazione effettuata dalla persona offesa mediante il social network Facebook e senza alcun successivo riconoscimento.
Secondo il ricorrente una siffatta modalitĂ di identificazione non avrebbe superato i profili di incertezza e di ragionevole dubbio circa la individuazione dellâimputato quale concorrente nel reato di rapina.
Rammenta la Corte che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, non è certo compito del giudice di legittimitĂ quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito nè quello di ârileggereâ gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Spetta al giudice di merito la valutazione sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova e la scelta compiuta sulla prevalenza da accordare ad alcuni elementi probatori piuttosto che ad altri per giungere al proprio libero convincimento, salvo che non sia caratterizzata da affermazioni apodittiche o illogiche, è insindacabile in sede di legittimità .
Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimitĂ , salvo il controllo sulla congruitĂ e logicitĂ della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilitĂ delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 â dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
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Cassazione penale, sez. II, 12 settembre 2017, n. 45090






