TAR Toscana, sez. II, 23 dicembre 2010, n. 6860
Se le acque della piscina non rispettano i parametri relativi alla concentrazione di sostanze nocive per la salute previsti dallâAccordo tra Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio), che indica appunto un livello di condizioni igienico-sanitarie minime, il Sindaco può legittimamente emettere unâordinanza contingibile ed urgente che vieti la balneazione. Tanto è accaduto nella fattispecie relativa ad una piscina le cui acque superavano piĂš del doppio la soglia di concentrazione di coliformi e nitrati ammessa.
Si tratta di un potere che conferito al sindaco sia dallâart. 50, comma 5 del TUEL, per cui lo stesso può intervenire con ordinanza in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, sia dallâart. 54, 4 comma del medesimo T.U. per cui âil sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princĂŹpi generali dellâordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano lâincolumitĂ pubblica..â
In presenza di un interesse pubblico che può essere tutelato solo attraverso lâesercizio dei poteri sindacali extra ordinem, non sussiste per lâAmministrazione lâobbligo di instaurare un contraddittorio con gli interessati (nella specie con i gestori della piscina) le cui eventuali controdeduzioni possono essere vagliate successivamente.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza âŁ
TAR Toscana, sez. II, 23 dicembre 2010, n. 6860






