Cassazione civile, sez. unite, 28 novembre 2007, n. 24657
Le S.U. hanno composto un contrasto di giurisprudenza relativamente alla configurabilitĂ di un litisconsorzio necessario tra gli eredi in tema di comunione dei crediti ereditari e di azioni a vantaggio della cosa comune.
Secondo il principio di diritto introdotto i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria.
Trova dunque applicazione anche in questa ipotesi quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimitĂ , ovvero che ÂŤâŚciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessitĂ di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perchĂŠ il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezzaÂť (cfr. Cass. n. 10478/1998, n. 12767/1999, n. 8842/2001, n. 19460/2005).
Ciascuno degli eredi può dunque agire singolarmente per far valere lâintero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessitĂ di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.
Lâintegrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi potrĂ essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria.
Cassazione civile, sez. unite, 28 novembre 2007, n. 24657



