Cosa è la voltura catastale, chi deve presentare domanda di voltura, con quali termini e modalità dal cambio della titolarità di un diritto reale su un dato bene
Con la domanda di voltura il contribuente comunica allâAgenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile è cambiato. La voltura catastale deve essere presentata entro 30 giorni dal trasferimento di proprietĂ o di altri diritti reali su terreni e fabbricati, come donazioni, atti di compravendita o denunce di successione. La voltura catastale deve essere presentata per aggiornare le intestazioni catastali e consentire cosĂŹ allâAmministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.
In alcuni casi la voluta catastale può essere richiesta per la correzione degli intestatari degli immobili.
Chi presenta la voltura catastale
Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili, quindi:
- privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto,
- notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati,
- cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate,
- segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nellâinteresse dei rispettivi enti.
Se piÚ persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di volture.
Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.
Come e dove richiedere la voltura catastale
I notai e i pubblici ufficiali diversi dai notai eseguono i diversi adempimenti legati allo stesso atto immobiliare inviando online allâAgenzia un solo modello: il Modello unico informatico.
Questo modello, infatti, può contenere anche le domande di voltura catastale. Dopo averlo compilato direttamente dal pc con il Software UniMod, i documenti vengono trasmessi in via telematica agli uffici provinciali - Territorio dellâAgenzia attraverso la piattaforma Sister, che consente di abilitarsi al servizio âPresentazione atti immobiliariâ.
Nelle successioni ereditarie, invece, spetta a chi ha presentato la dichiarazione di successione (cioè agli eredi, ai loro tutori o curatori, agli amministratori dellâereditĂ o agli esecutori testamentari), presentare la domanda di voltura.
Il modello di voltura in questo caso può essere compilato utilizzando il software Voltura e presentando poi allo sportello dellâufficio il supporto informatico con il modello digitale della domanda e la relativa stampa con data e firma oppure con i modelli cartacei (per i fabbricati e/o per i terreni) disponibili anche presso gli uffici provinciali - Territorio.
Sul sito dellâAgenzia delle Entrate è possibile in ogni caso scaricare tutti i modelli di voltura catastale e dichiarazioni sostitutive da allegare.
Ciascuna domanda di voltura catastale può riguardare esclusivamente immobili censiti al Catasto fabbricati o al Catasto terreni situati in un unico Comune. à opportuno allegare copia, in carta libera, delle dichiarazioni di successione o degli atti civili, giudiziari o amministrativi che danno origine alla domanda.
Dopo aver registrato la dichiarazione di successione presso un ufficio delle Entrate, il Contribuente ha trenta giorni di tempo per presentare la richiesta di voltura catastale allâufficio provinciale - Territorio dellâAgenzia competente. Può scegliere di recarsi presso quello piĂš vicino alla sede delle Entrate dove ha registrato la successione oppure quello nella cui circoscrizione si trovano i beni trasferiti.
In alternativa, la dichiarazione può essere spedita per posta raccomandata o per posta elettronica certificata allâindirizzo Pec dellâufficio provinciale - Territorio competente.
In caso di spedizione postale occorre allegare alla domanda di voltura catastale anche:
- la ricevuta del pagamento della somma dovuta eseguito su conto corrente postale dellâufficio o tramite il modello F24 Elide, oppure apporre sulla domanda di volture i contrassegni âmarca serviziâ e âmarca da bolloâ, disponibili presso i rivenditori autorizzati. Al riguardo, si precisa che la âmarca serviziâ va utilizzata per versare i tributi speciali catastali, mentre la âmarca da bolloâ per corrispondere lâimposta di bollo,
- la fotocopia di un documento di identitĂ valido,
- una busta affrancata per la restituzione della ricevuta,
- il proprio recapito (posta elettronica, numero telefonico) e il domicilio per eventuali comunicazioni.
In caso di trasmissione per posta elettronica certificata è possibile pagare esclusivamente attraverso il versamento su conto corrente postale dellâufficio o tramite il modello F24 Elide e si dovrĂ inviare la stessa documentazione (ad eccezione della busta affrancata) scansionata in formato âpdfâ, e lâeventuale delega (gli allegati non devono superare complessivamente la dimensione di 3 megabyte). Inoltre, è possibile inviare anche il file informatico in formato â.datâ prodotto con il software Voltura. Dal 1° ottobre 2022  è disponibile il nuovo software Voltura 2.0-Telematica.
Ă possibile delegare unâaltra persona alla presentazione della domanda di voltura catastale. In questo caso, è necessario allegare alla documentazione anche la delega oppure la lettera di incarico professionale firmata dal dichiarante e dal tecnico designato e copia, in carta libera, di un documento di identitĂ del dichiarante.
Gli immobili devono essere indicati nella domanda di voltura con gli identificativi catastali utilizzati nella dichiarazione di successione e presenti allâattualitĂ negli atti del catasto. Per evitare incongruenze in sede di registrazione della domanda di voltura, prima di redigere la dichiarazione di successione, è opportuno richiedere una visura catastale e verificare che le variazioni catastali precedenti siano state regolarmente registrate nella banca dati.
Se il soggetto cedente o il de cuius (cioè la persona che ha lasciato lâereditĂ ) non è intestato in catasto, si dovrĂ presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che chiarisca i passaggi intermedi mancanti. Nel caso di altro atto traslativo, i passaggi mancanti verranno indicati direttamente nello stesso atto.
LâAgenzia esegue le opportune verifiche e, se necessario, provvede alle rettifiche dâufficio, apponendo eventualmente una riserva che viene notificata agli intestatari con uno specifico atto di accertamento.
Contro lâatto di accertamento è possibile ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, secondo le modalitĂ e i termini in esso indicati.
Nel caso in cui il de cuius sia stato titolare del diritto di usufrutto, il nudo proprietario deve presentare la voltura catastale per la riunione di usufrutto con le stesse modalitĂ . In tal caso si deve allegare una dichiarazione sostitutiva del certificato di morte.
Costi del servizio
Per presentare ogni domanda di voltura si versano 55,00 euro a titolo di tributo speciale catastale, a cui si aggiungono 16,00 euro di imposta di bollo per ogni 4 pagine della domanda.
Ă possibile pagare gli importi dovuti direttamente allo sportello dellâufficio, esclusivamente con modalitĂ diverse dal contante, utilizzando le carte di debito, o quelle prepagate, oppure apponendo sulla domanda i contrassegni denominati âmarca serviziâ e âmarca da bolloâ, disponibili presso i rivenditori autorizzati, per versare, rispettivamente, i tributi speciali catastali e lâimposta di bollo.
Ă inoltre possibile presentare la ricevuta del versamento eseguito conto corrente postale dellâufficio, o tramite il modello F24 Elide. I numeri dei c/c sono disponibili nelle pagine dei singoli uffici provinciali.
A partire dal 1° gennaio 2014, per le domande di voltura dipendenti da atti che scontano lâimposta di registro proporzionale nella misura del 9%, 2% o del 12% non sono dovuti i tributi speciali e lâimposta di bollo (circolare n° 2/2014 - pdf).
In caso di presentazione della domanda in ritardo, devono essere pagate anche le sanzioni (circolare n° 2/2002 - pdf).


