Cosa è il PEE  Piano di Emergenza Esterna
Il Piano di Emergenza Esterna PEE è un piano di protezione civile che organizza, con procedure condivise con le altre amministrazioni pubbliche e private locali, le risorse disponibili sul territorio per ridurre o mitigare gli effetti dannosi di un incidente industriale sulle aree esterne al perimetro di uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante.
Il piano stabilisce inoltre i messaggi di emergenza da far eseguire ai sistemi di allarme, affinchĂŠ la popolazione possa assumere le adeguate norme comportamentali, preventivamente, indicate dal Comune.
Il compito fondamentale del PEE rimane principalmente quello dellâindividuazione sul territorio circostante lo stabilimento, delle zone a rischio di incidente rilevante. Per ciascuna zona il PEE imposta la diversa risposta di protezione civile: gli effetti di ciascuno scenario di evento sul territorio variano a seconda della minore o maggiore distanza dal punto di origine dellâincidente. Le zone a rischio hanno una loro denominazione che caratterizza anche gli effetti diversi che si possono manifestare e possono essere classificate in:
- Zona di massima esposizione (o di sicuro impatto)
rappresenta la zona immediatamente adiacente allo stabilimento ed è generalmente caratterizzata da effetti sanitari gravi, irreversibili. - Zona di danno
rappresenta una zona dove le conseguenze dellâincidente sono ancora gravi, in particolare per alcune categorie di persone (bambini, anziani, malati, donne in gravidanza, ecc.). - Zona di attenzione
rappresenta la zona piĂš esterna allâincidente ed è caratterizzata da effetti generalmente non gravi.
Le finalitĂ del Piano di Emergenza Esterna
Il PEE è un efficace strumento di prevenzione che permette di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per lâuomo, lâambiente e per i beni;
- attivare le procedure necessarie in caso di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con lâorganizzazione di Protezione civile;
- informare la popolazione;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dellâambiente dopo un incidente rilevante.
Come è formato il Piano di Emergenza Esterna
Il PEE è costituito da tre parti:
- una parte relativa alle attivitĂ che svolge lâazienda e ai possibili eventi incidentali che può generare;
- una parte relativa agli scenari cui gli incidenti possono dare luogo, con lâindividuazione delle zone di danno (danni letali, danni non reversibili e danni reversibili) e della presenza di elementi vulnerabili allâinterno delle stesse (scuole, asili, ospedali, strade, corsi dâacqua, ecc);
- una parte relativa al modello organizzativo di intervento, che stabilisce le procedure da seguire, il sistema di allarme e il flusso della comunicazione di emergenza, nonchĂŠ la gestione della fase di post-emergenza.
Come è elaborato il Piano di Emergenza Esterna
La normativa vigente (DM 200/2016 e D.Lgs. 105/2015) prevede che il Prefetto, dâintesa dâintesa con il comune o con i comuni interessati, previa consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalitĂ idonee, compreso lâutilizzo di mezzi informatici e telematici, elabori un PEE per ognuna delle aziende a rischio dâincidente rilevante.
Il Piano di emergenza esterna è elaborato attraverso la cooperazione delle istituzioni che devono intervenire, ciascuna per il proprio compito, in caso di emergenza: la Regione e lâARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dellâAmbiente); i Vigili del fuoco (incendi); il 118 (sanitĂ ); il comune con la Polizia locale (popolazione e territorio); la Provincia (sistemi di collegamento).
Il Prefetto coordina i lavori dei tavoli interistituzionali, mettendo in rete le competenze necessarie per arginare possibili casi di emergenza.
Il Piano di emergenza esterna deve essere aggiornato ogni tre anni tenendo conto di cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei processi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
Il Dipartimento di Protezione Civile ha il compito di vigilare sulla corretta attivazione dei PEE in caso di incidente e di verificare che i piani vengano validati attraverso esercitazioni che coinvolgano tutti i soggetti interessati e della popolazione.
Art. 21 D.Lgs. 105/2015
Piano di emergenza esterna
1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, dâintesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina lâattuazione.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dellâistruttoria di cui allâarticolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili.
3. Il piano è comunicato al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, allâISPRA, al Ministero dellâinterno, al Dipartimento della protezione civile, nonchĂŠ al CTR e alla regione o al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione e allâente territoriale di area vasta, di cui allâarticolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti per territorio. Nella comunicazione al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui allâarticolo 5, comma 2, lettera b).
4. Il piano di cui al comma 1 è elaborato, tenendo conto almeno delle indicazioni di cui allâallegato 4, punto 2, allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per lâambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e lâambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con lâorganizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autoritĂ locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dellâambiente dopo un incidente rilevante.
5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi dellâarticolo 20, comma 4.
6. Il piano di cui al comma 1 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano è comunicato ai sensi del comma 3.
7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, dâintesa con la Conferenza Unificata, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione. Fino allâemanazione delle predette linee guida si applicano le disposizioni in materia di pianificazione dellâemergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dellâarticolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
8. Sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento ai sensi dellâarticolo 11, comma 1, dâintesa con la Conferenza Unificata, si provvede allâaggiornamento delle linee guida di cui al comma 7.
9. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti ad effetto domino di cui allâarticolo 19 il Prefetto, dâintesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, redige il piano di emergenza esterna, in conformitĂ al comma 1, tenendo conto dei potenziali effetti domino nellâarea interessata; fino allâemanazione del nuovo piano di emergenza esterna si applica quello giĂ emanato in precedenza.
10. La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, è effettuata con le modalitĂ definite con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dellâinterno, della salute e dello sviluppo economico, dâintesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonchĂŠ trasmesse dal gestore ai sensi dellâarticolo 20, comma 4, e dellâarticolo 13, il Prefetto, dâintesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti allâesterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose può decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autoritĂ competenti di cui allâarticolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.


