Il regime di IVA per cassa o cash accounting ex art. 32bis del DL 83/2012
Il regime di IVA per cassa (c.d. âcash accountingâ), è stato introdotto dallâarticolo 32-bis del Decreto Legge n. 83/2012.
Nel regime di IVA per cassa per lâimprenditore, il lavoratore autonomo o il professionista titolari di partita iva è possibile di posticipare il versamento dellâimposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dellâoperazione a quello dellâincasso.
Allo stesso modo e specularmente il diritto a detrarre lâIva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori.
Lâimposta diventa comunque esigibile dopo un anno dallâeffettuazione dellâoperazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Allo stesso modo lâIva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui lâoperazione si considera effettuata.
In particolare:
- lâimposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile allâatto del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dellâoperazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
- Lâimposta relativa agli acquisti effettuati eĚ detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso un anno dal momento in cui lâoperazione si considera effettuata ai sensi dellâarticolo 6 del Testo Unico IVA DPR n. 633 del 1972.
Lâadozione del cash accounting da parte del cedente/prestatore non ha effetti sul cessionario/committente, il quale puoĚ esercitare il diritto alla detrazione dal momento in cui lâoperazione deve ritenersi effettuata ai sensi dello stesso articolo 6 del DPR n. 633 del 1972. Resta fermo che laddove il cessionario o committente dellâoperazione abbia, a sua volta, esercitato lâopzione per la liquidazione dellâIVA per cassa, il suo diritto alla detrazione sorgeraĚ secondo le regole di tale regime.
In sostanza il nuovo regime deroga al criterio ordinario in base al quale il diritto alla detrazione del cessionario/committente eĚ correlato al momento in cui lâimposta diviene esigibile per il cedente prestatore. Tale deroga opera sia per il soggetto che adotta il cash accounting, il quale puoĚ detrarre lâimposta addebitatagli dal proprio fornitore non quando lâimposta diventa per questâultimo esigibile ma solo dopo aver effettuato il pagamento del corrispettivo, sia per il cessionario/committente che effettua acquisti presso un cedente/prestatore in regime di cash accounting. In questo caso, infatti, il cessionario/committente puoĚ esercitare il diritto alla detrazione dellâimposta addebitatagli senza attendere che lâimposta diventi esigibile per il proprio cedente/prestatore.
Esercizio dellâopzione per lâIVA per cassa fino a 2 milioni di euro di fatturato
I soggetti che nellâanno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio di attivitĂ , prevedono di realizzare) un volume dâaffari non superiore a due milioni di euro, possono optare per la liquidazione dellâimposta sul valore aggiunto secondo la dallâarticolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dalle disposizioni contenute nel D.M. 11 ottobre 2012.
Lâopzione per la liquidazione dellâIVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente. Lâopzione va, poi, comunicata, ai sensi dellâarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, nella prima dichiarazione annuale ai fini dellâimposta sul valore aggiunto da presentare successivamente alla scelta effettuata (quadro VO).
A seguito della scelta operata dovrĂ essere riportata sulle fatture emesse lâannotazione e lâindicazione dellâarticolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
Lâomessa indicazione sulle fatture emesse dellâannotazione articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.
Lo sforamento dei due milioni di euro di volume dâaffari determina lâuscita dal regime a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello in cui la soglia è superata.
Nella liquidazione relativa allâultimo mese o trimestre in cui eĚ stata applicata lâIVA per cassa eĚ computato a debito lâammontare dellâimposta non ancora versata in applicazione del regime IVA per cassa non piuĚ spettante. A partire dalla stessa liquidazione puoĚ essere esercitato, ai sensi dellâarticolo 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dellâimposta non ancora detratta relativa agli acquisti effettuati e non ancora pagati.
Efficacia e durata dellâopzione iva per cassa
Lâopzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dellâanno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dellâattivitĂ Ě nel corso dellâanno, dalla data di inizio dellâattivitĂ .
Lâopzione vincola il contribuente allâapplicazione dellâIva per cassa almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume dâaffari, che comporta la cessazione del regime.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, lâopzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilitĂ di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalitĂ di esercizio dellâopzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dellâimposta sul valore aggiunto presentata successivamente alla scelta effettuata.
Altri adempimenti nel regime di IVA per cassa
Il regime dellâIva per cassa incide sul momento in cui lâimposta diviene esigibile o detraibile, ma non modifica gli altri adempimenti procedurali. Restano fermi, quindi, gli ordinari obblighi contabili (fatturazione, registrazione, ecc.).
Chi sceglie il âcash accountingâ dovrĂ , inoltre, riportare sulle fatture emesse lâannotazione che si tratta di operazione con âIVA per cassaâ ai sensi dellâarticolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
Operazioni attive escluse
Sono escluse da regime Iva per cassa:
- le operazioni effettuate applicando i regimi speciali Iva (ad esempio, quelli per lâagricoltura e le attivitĂ connesse, del margine, delle agenzie di viaggi e turismo)
- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti che non agiscono nellâesercizio dâimprese, arti o professioni
- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti che assolvono lâimposta mediante il meccanismo dellâinversione contabile
- le operazioni soggette ordinariamente a esigibilitĂ differita, senza limite annuale (articolo 6, quinto comma, Dpr n. 633/1972), come le vendite allo Stato, alle Asl, agli enti ospedalieri oppure le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti
- le cessioni intracomunitarie, le cessioni allâesportazione e le operazioni assimilate, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per i quali il cedente o prestatore nazionale non indica lâIva in fattura e non è debitore della relativa imposta.
Operazioni passive escluse
Sono escluse da regime Iva per cassa:
- gli acquisti di beni o servizi soggetti allâimposta sul valore aggiunto con il metodo dellâinversione contabile
- gli acquisti intracomunitari di beni
- le importazioni di beni
- le estrazioni di beni dai depositi Iva.
Circolare Agenzia Entrate n. 44/E 2012
Liquidazione dellâIVA secondo la contabilitaĚ di cassa, cd. Cash accounting â Articolo 32-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
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Ulteriori approfondimenti sullâIVA per cassa sul sito dellâAgenzia delle entrate
Riferimento normativo art. 32-bis DL 83/2012
Articolo 32 bis D.L. 83/2012
Liquidazione dellâIVA secondo la contabilitĂ di cassa
1. In esecuzione della facoltĂ accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume dâaffari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nellâesercizio di impresa, arte o professione, lâimposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti lâesercizio del diritto alla detrazione dellâimposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dellâimposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dellâoperazione, ancorchè il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dellâimposta, NĂŠ a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono lâimposta mediante lâapplicazione dellâinversione contabile. Lâimposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dellâoperazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalitĂ individuate con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, è abrogato lâarticolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. Allâonere relativo allâattuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per lâanno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dallâanno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.






