TRIBUNALE DI _________
Domanda di ammissione all’oblazione
Il sottoscritto sig. ____________, nato a ____________ il __________, residente in ___________ alla Via ________ n. __, imputato per il reato di cui all’art. _____ c.p. nel procedimento penale n. _____ R.G.N.R. Procura della Repubblica di ___________ per aver (descrivere il capo di imputazione )
CHIEDE
di essere ammesso all’oblazione di cui all’art. 162 bis c.p. e di essere autorizzato a pagare prima del dibattimento una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento.
Con osservanza.
(luogo e data)
Sig. __________________
Art. 162 bis codice penale
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.
L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
