Richiesta telematica formula esecutiva ex art. 23 comma 9-bis DL 137/2020
TRIBUNALE CIVILE DI _______
RG n. _____/_____
Giudice Dott. ___________
Richiesta di rilascio formula esecutiva
Il sottoscritto Avv.___________ con studio in _______ cod.fiscale ________, procuratore e difensore della ____________ s.r.l. avente sede legale in _____________ c.f. e p iva. ____________, in virtù di procura alle liti allegata all’atto di citazione del ______ introduttivo del procedimento R.G.A.C. n.____/___ dinanzi al Tribunale di _________________ nei confronti di ________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 9 bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni in Legge n. 176 del 18 dicembre 2020
PREMESSO
Che in data _______ il Tribunale di __________, esaminata la relata di notifica prodotta ed allegata al presente fascicolo telematico ha dichiarato l’esecutività del Decreto Ingiuntivo n. ____/____ emesso in data _______
CHIEDE
il rilascio della formula esecutiva del decreto ingiuntivo (sentenza/ordinanza/decreto o altro) n._____/______ ( RG _____/_____) emesso dal Tribunale di ____________ il ___/_____, depositato in cancelleria il ___/_____, in favore di ____________ e contro ___________________________
Luogo ____________ data ___________
Avv. ___________________________
Art. 23 comma 9-bis DL 137/2020
La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale.


